Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

IN BASE ALL’ APPROVAZIONE DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2012, n.220 “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI”, LA CARICA DELL’AMMINISTRATORE  SUBISCE LE SEGUENTI VARIAZIONI:

1- Per poter ricoprire tale carica, dovrà essere in possesso di un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola secondaria.

2- Dovrà partecipare con regolarità a corsi di aggiornamento.

3- Non deve aver riportato condanne penali, né interdizioni e, più in generale, possedere i requisiti di trasparenza, formazione e onorabilità tipicamente richiesti per chi rivesta particolari cariche o qualifiche.

4- La durata della carica è di un anno, ma l’incarico si intende rinnovato per una durata equivalente (a meno che l’amministratore presenti dimissioni o venga revocato). Egli ha poi l’onere di specificare la propria retribuzione all’accettazione dell’incarico ed al rinnovo.

5- L’amministratore ha l’obbligo di provvedere all’apertura di un conto corrente condominiale (visionabile da parte di ciascun condomino), di attivarsi per il recupero dei crediti del condominio tramite la procedura di ingiunzione entro sei mesi dal rendiconto nel quale risulti la morosità. Deve, altresì, curare la tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali di nomina e revoca dell’amministratore e di contabilità.

6- Qualora l’assemblea lo deliberi, egli dovrà curare la creazione di un apposito sito internet del condominio così da permettere a tutti i condomini la consultazione degli atti e dei rendiconti.

7- In caso di gravi irregolarità, l’assemblea, per deliberare in ordine alla revoca dell’amministratore, potrà essere convocata anche ad iniziativa di un solo condomino.

8- La carica di amministratore può essere rivestita anche dalle società di cui al titolo V del V del codice civile.

Di seguito si pubblica la riforma condominiale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale :

Legge 220 del 11/12/2012

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