Il condominio è un soggetto giuridico privo di Partita Iva, cui è attribuito il codice fiscale, e pertanto assimilato, quale soggetto destinatario della fattura elettronica, ad un consumatore finale.
Essendo assimilato ad un consumatore finale il condominio non è tenuto a possedere e comunicare un indirizzo PEC ai propri fornitori, né è tenuto ad avvalersi di un codice destinatario proprio o di un provider accreditato presso il SdI.
Il fornitore dovrà indicare nel campo “codice destinatario” il valore convenzionale “0000000” e lasciare vuoto il campo “PEC destinatario”, esattamente come farebbe per una fattura emessa nei confronti di un soggetto privato consumatore finale.
Come previsto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, il fornitore è tenuto a rilasciare al cliente consumatore finale “copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
Pertanto, il fornitore del condominio sarà sempre tenuto a consegnare, tramite i canali tradizionali (consegna a mano, servizio postale, ecc…), copia della fattura.